TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
ART.1
DENOMINAZIONE
E' costituita con la forma giuridica dell'associazione un Ente del Terzo settore denominato "ASSOCIAZIONE ITALIANI PAZIENTI COLANGIOCARCINOMA - ETS" in breve "A.P.I C. ETS" , come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
ART.1 BIS
Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro della associazione (condizioni per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE ITALIANI PAZIENTI COLANGIOCARCINOMA" in breve "A.P.I C." .
ART. 2
SEDE
1. L'Associazione ha sede in Bologna.
ART. 3
OGGETTO - SCOPO
1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare scopo dell’Associazione è favorire il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti affetti da malattie neoplastiche delle vie biliari (Colangiocarcinoma e Tumori della Colecisti) e delle loro famiglie, con la conseguente progressiva collaborazione con le associazioni od istituti operanti in Italia o in altri Paesi e il reciproco adeguamento ottimale delle attività del settore.
2. Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma 1, l’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del Dlgs 117/2017):
- interventi e servizi sociali e per prestazioni sanitarie;
- organizzazione di attività culturali ed editoriali di interesse sociale, artistico o ricreativo al fine di sensibilizzare i pazienti e loro familiari, nonché le strutture sociosanitarie alle problematiche connesse alle suddette patologie;
- promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione potrà tra l'altro:
- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nonché la ricerca scientifica sulle suindicate patologie, realizzare attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, secondo quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ed in particolare secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sempre ai sensi del suddetto art. 6 del D.lgs.11772017.
I fondi per finanziare la ricerca scientifica dovranno essere devoluti all'Associazione "GICO (Gruppo Italiano Colangiocarcinoma)" con sede in Bologna, C.F. 91378070378 fondata nell'anno 2015, sulla base di proposte e progetti elaborati da "GICO (Gruppo Italiano Colangiocarcinoma)" sottoposti alla presente Associazione e valutati congiuntamente dal Presidente e Tesoriere della stessa e dal Fondatore dell''Associazione "GICO (Gruppo Italiano Colangiocarcinoma)" Prof. Giovanni Brandi.
TITOLO II
ASSOCIATI-ORGANI ASSOCIATIVI
ART. 4
AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità.
2. L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all’ interessato.
L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l’assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
ART. 5
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
1. La qualifica di associato si perde per recesso o dimissioni.
2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceva la notifica della volontà di recesso; il recesso non da diritto ad alcun rimborso neppure dell’eventuale quota associativa dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.
3. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l'associato può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.
ART. 6
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
1. A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.
2. Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.
3. A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
ART. 7
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell’Associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.
ART. 8
ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea degli associati
2. il Consiglio Direttivo;
4.l'Organo di Controllo (se nominato)
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell’art. 24.
TITOLO III
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART. 9
1 L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
3 La sua convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso spedito agli associati almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e seconda convocazione. In mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati e tutti i Consiglieri e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento o degli argomenti posti all’ordine del giorno. Se i Consiglieri, qualora nominati, non partecipano personalmente all’assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell’Associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
La seconda convocazione deve avvenire non prima del giorno successivo alla prima.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica.
Ciascun associato ha un voto. Ogni socio impedito a partecipare all’assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
Ogni socio però non può ricevere più di tre deleghe.
Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.
È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti in tele o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in audio/video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la tele-videoregistrazione della tele-video conferenza.
4 L' Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita allorché siano presenti la metà più uno degli associati mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le delibere delle assemblee sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti presenti e/o rappresentati.
5 L' Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, anche secondo quanto previsto dall'art. 42 bis del c.c.
In prima convocazione è regolarmente costituita l’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed approva con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere vengono assunte con la maggioranza dei votanti presenti e/o rappresentati.
6 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza da una persona designata dall’Assemblea stessa. La funzione di Segretario dell’Assemblea è svolta dalla persona designata dal Presidente dell’Assemblea.
TITOLO IV
CONSIGLIO DIRETTIVO E RAPPRESENTANZA
ART. 10
1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea, salvo per il primo Consiglio Direttivo che è nominato nell’Atto Costitutivo.
La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero dagli Enti associati.
Una volta istituito il Registro unico del Terzo Settore ed iscritta l'Associazione, gli amministratori dovranno, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, chiedere l'iscrizione della loro nomina nel detto registro indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, precisando a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente e se la stessa è congiunta ovvero disgiunta.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 5 (cinque) anni, salvo revoca o dimissioni.
Il Presidente ed i Consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da uno di Consiglieri, nominato al momento dell’adunanza del Consiglio stesso.
Il Consiglio può eleggere nel suo seno un segretario ed un tesoriere.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.
2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi, anche mediante posta elettronica, ai Consiglieri non meno di otto giorni prima dell’adunanza, o tre giorni in caso di urgenza.
In mancanza di formale convocazione il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti i Consiglieri.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri. Esse possono svolgersi anche con i Consiglieri dislocati in più luoghi, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.
Le deliberazioni sono prese se approvate dalla maggioranza dei votanti.
3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta al Consiglio:
- curare la messa in atto delle strategie assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo;
- predisporre i regolamenti interni e loro modifiche;
- deliberare sugli atti, contratti, intese, convenzioni e accordi inerenti all’attività sociale;
- stabilire la quota di iscrizione all’Associazione, sottoponendola alla ratifica dell’Assemblea degli Associati;
- deliberare circa l’ammissione o l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività di cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie al fine di una corretta amministrazione dell’Associazione
4 Nel caso di decesso, permanente impedimento o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente a sostituirlo, cooptando un altro associato che resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto, salvo il potere di gestione ordinaria dell’Associazione fino alla nomina di un nuovo Consiglio da parte dell’Assemblea.
5 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, e i poteri inerenti alla gestione della stessa. Egli stipula gli atti, contratti e convenzioni inerenti all’attività sociale. Al Presidente possono inoltre essere delegati i poteri che il Consiglio Direttivo ritenga delegargli, anche di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto non delegabile per legge e per statuto.
Il Presidente assume, nell’interesse dell’Associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi di urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblee degli Associati.
La prima nomina a Presidente è indicata nell’Atto Costitutivo.
In caso di assenza o di impedimento, le mansioni del Presidente sono esercitate da un Consigliere individuato dal Presidente stesso o, non ricorrendo questa ipotesi, nominato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
CONTROLLO
ART. 11
ORGANO DI CONTROLLO
1. La nomina dell’ organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall’art. 30, commi 2 e 4, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.
3. Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.
5. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.
6. L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all’art. 30, commi 6, 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
ART. 12
REVISORE LEGALE DEI CONTI
1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall’art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'Assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l’eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.
ART. 13
DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI
COMPONENTI DELL’ORGANO DI
CONTROLLO
1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all’Associazione, associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche all’Associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 2409 c.c
2. Ogni associato può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'Assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.
TITOLO VI
BILANCIO E PATRIMONIO
ART. 14
BILANCIO
1.Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
3. Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio verrà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore una volta istituito.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.
ART. 15
PATRIMONIO
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituita da:
a) i contributi di Enti pubblici o privati;
b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;
c) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell’assemblea degli associati;
e) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.
2. Il patrimonio dell’Associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare i fondi per finanziare la ricerca scientifica dovranno essere devoluti all'Associazione "GICO (Gruppo Italiano Colangiocarcinoma)" con sede in Bologna, C.F. 91378070378 .
3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
TITOLO VII
DURATA E SCIOGLIMENTO
ART. 16
DURATA
La durata dell'Associazione è fissata sino al
oppure
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 17
SCIOGLIMENTO
1. L'eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dalla Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria.
In caso di scioglimento verranno nominati uno o più liquidatori minuti dei necessari poteri.
2. In caso scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all’art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS)
TITOLO VIII
DIPENDENTI - VOLONTARI - ASSICURAZIONE
ART. 18
DIPENDENTI
1. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
ART. 19
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
1. L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.
ART. 20
ASSICURAZIONE
1. Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 21
CLAUSOLA RESIDUALE
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile e, dal mento della iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, alle norme del codice del Terzo Settore.